Informazione sui procedimenti del Servizio di P.M. (Accesso agli Atti)

Responsabile del procedimento

Dott. Marcello Carrara

Oggetto della prestazione

Informazioni, rilascio di dichiarazioni, esibizione di documenti, accesso informale agli atti da parte degli aventi titolo ed altre attività inerenti i procedimenti svolti dal Servizio di Polizia Muicipale.

Accesso formale agli atti, previa istanza scritta, in tutti i casi in cui vi siano controinteressati che devono essere preventivamente informati della richiesta di accesso.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.)

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 immediata per l'accesso informale; non prima di 10 giorni dalla data in cui il controinteressato ha ricevuto notizia delle richiesta di accesso.

Contributi a carico dell'utente

In caso di rilascio di copia il rimborso del costo di riproduzione è di 5 centesimi di Euro per pagina, da pagarsi attraverso il servizio di pagamenti PagoPA comunale, con accesso dal seguente link: https://innovazione.comune.vecchiano.pisa.it/hh/index.php

 

Come e a chi si presenta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio durante l'orario di apertura al pubblico, purché la tipologia ed i contenuti del documento richiesto escludano la presenza di contro interessati, che vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza dall'esercizio dell'accesso, e che gli atti cui si chiede l'accesso siano disponibili nell'immediatezza, senza effettuare ricerche d'archivio. La valutazione se ammettere o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio o al personale da questo delegato.

Accesso formale: ove sia necessario fare delle ricerche d'archivio e soprattutto effettuare una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per l'accesso agli atti, nonché in tutti i casi in cui sono presenti o si deve valutare circa la presenza di eventuali contro interessati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso, utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina. La richiesta, sottoscritta dall'interessato può essere:

  • consegnata personalmente all'ufficio di Polizia Municipale, nel caso questo abbia formato l'atto o il documento richiesto, o lo detenga stabilmente, diversamente sarà invata all'ufficio competente a valutare la richiesta;

  • consegnata personalmente all'U.R.P. comunale, Via XX Settembre 9 (p. terra) durante i suoi orari di apertura;

  • consegnata nel luogo sopra indicato a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice e da una fotocopia del documento di identità del delegante;

  • inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente;

  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte.

Il procedimento di accesso sarà archiviato ove la richiesta contenga indicazioni generiche, ovvero che non consentano d'individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse su cui si fonda l'esercizio del diritto di accesso da parte del richiedente.

 

Riferimenti normativi :

Articoli 22, 23, 24 e 25 Legge 7/08/1990, n. 241, D.P.R. n. 184/2006 “Regolamento recante disciplina di accesso ai documenti amministrativi", Regolamento comunale relativo alla Disciplina dell'attività amministrativa del procedimento amministrativo e dell'accesso agli atti e ai documenti.

Nei casi e per i documenti per cui è prevista la procedura dell'Accesso Civico questo è possibile accedendo ai documenti attraverso il menù posto a lato della Sezione "Amministrazione Trasparente" (rif. art. 10 D.Lgs. n. 267/2000 articoli 5 e 9 D.Lgs. n. 33/2013).

 

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