Prevenzione incendi boschivi
Con l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (estratto D.lgs.152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.
La Regione Toscana potrà stabilire di prolungare il periodo di divieto assoluto, oltre la data del 31 agosto, in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, con un’eventuale estensione del periodo di divieto che potrà essere disposta anche per singolo territorio comunale.
ACCENSIONE FUOCHI NEI BOSCHI 2024
Periodo a rischio di incendio (1 luglio-31 agosto)
prorogato fino al 15 settembre 2024 compreso con decreto n. 19393 del 27/08/2024 della Regione Toscana.
È pertanto vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.
Per maggiori approfondimenti consultare la pagina della Regione Toscana dedicata alla prevezione degli incendi:
https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi
Scarica l'opuscolo della Regione Toscana sulle norme per abbruciamento di residui vegetali in aree boscate o assimilate (Regolamento forestale della Toscana - D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).
Si ricorda che in AMBITO AGRICOLO vige l'art. 182 comma 6bis del D.Lgs. 152/06 che consente l'abbruciamento quale normale pratica agricola, se pur con cautela e limitazione.