Avere un figlio

Referenti

Adolfo Del Soldato Ida Petriccione

Oggetto della prestazione

Riconoscimento di un figlio non riconosciuto al momento della nascita

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Età maggiore di sedici anni. Assenza degli impedimenti previsti dal codice civile al riconoscimento del figlio

Modalità di richiesta

Se un figlio fu riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, l’altro genitore può fare il riconoscimento in tempi successivi, col consenso del genitore che per primo l’ha riconosciuto. Se il figlio ha già superato i sedici anni non serve il consenso dell’altro genitore ma l’assenso del figlio. Il riconoscimento si fa mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è iscritto l'atto di nascita del figlio, o del COmune di residenza di uno dei genitori. La dichiarazione è iscritta nei registri di nascita ed è annotata sull'atto di nascita del figlio.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

La dichiarazione di riconoscimento è ricevuta dall'ufficiale di stato civile su appuntamento

Documentazione da presentare

Documento di riconoscimento. L'atto di nascita del figlio è acquisito d'ufficio.

Leggi e norme di riferimento

Codice civile - libro primo D.P.R. 396/2000

Responsabile del procedimento

Dott. Adolfo Del Soldato

Referenti

Adolfo Del Soldato Ida Petriccione

Oggetto della prestazione

Dichiarazione della nascita di un figlio con scelta del nome

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

I genitori per poter riconoscere il proprio figlio devono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Modalità di richiesta

La NASCITA deve essere dichiarata da uno dei genitori, da un loro procuratore o da altra persona che ha assistito al parto entro dieci giorni dal parto. Se i genitori non sono uniti fra loro in matrimonio, devono sottoscrivere entrambi l’atto di nascita. Dopo la riforma del diritto di famiglia (1975), i due genitori naturali possono riconoscere il figlio anche se uno di essi, o entrambi, sono già uniti in matrimonio con altre persone. Chi dichiara la nascita attribuisce il nome. Dopo la riforma dell’ordinamento di stato civile il nome è composto da non più di tre elementi. Tutti gli elementi del nome sono sempre riportati sugli estratti e sui certificati che si riferiscono a quella persona. E’ vietato imporre lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nome ridicoli o vergognosi. La dichiarazione di nascita è effettuata nel Comune dove essa è avvenuta, oppure nel Comune di residenza dei genitori o di uno di essi, oppure, entro tre giorni dal parto, direttamente al centro di nascita, che provvede ad inviare l’atto al Comune

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Se la nascita è dichiarata al Comune di Vecchiano, l'atto è redatto immediatamente e si procede altresì immediatamente all'iscrizione in anagrafe. Se la nascita è dichiarta presso il centro di nascita o il Comune nel cui territorio la nascita è avvenuta, l'atto viene inviato per posta al Comune di Vecchiano e trascritto dopo il suo arrivo (mediamente ci vogliono 10-15 giorni)

Documentazione da presentare

Documento di riconoscimento del genitore (o di entrambi i genitori, se non uniti fra loro in matrimonio) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica.

Leggi e norme di riferimento

Codice civile - libro primo D.P.R. 396/2000

Responsabile del procedimento

Dott. Adolfo Del Soldato

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