Con la nota n. 7180 del 28/05/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti circa l'obbligo (o meno) di vidimazione del registro dei volontari, adempimento previsto per gli Enti del Terzo Settore ex art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
La breve nota del Ministero sottolinea che, "in attesa dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale" di cui all'art. 18 comma 2 del D.Lgs 117/2017 (relativo all'assicurazione dei volontari), il Decreto del Ministro dell'Industria, commercio e artigianato del 14 febbraio del 1992, che ha istituito il registro dei volontari, specificandone le caratteristiche di compilazione, non è stato "espressamente abrogato dal Codice", circostanza, questa, che, secondo il Dicastero, conferma l'obbligo di vidimazione del registro dei volontari ancora sussistente per tutti gli Enti del Terzo Settore.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Le Associazioni di volontariato devono presentare la richiesta di vidimazione dei libri sociali e consegnare il registro da bollare alla Segreteria Generale del Comune.
Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente.
Sulla copertina deve essere riportata la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro.
I registri vidimati vengono restituiti entro 15 giorni dalla richiesta.
Ecco, in estrema sintesi, i passi da fare per la vidimazione del registro
Chi può richiederla
Enti del Terzo Settore
Documenti richiesti
Note
L’operazione è gratuita
Tempi e iter
Vidimazione dei registri entro 15 giorni dalla richiesta