Si fornisce  il modello di richiesta di deroga definitiva per le piscine ad uso natatorio, inoltrato dalla Regione Toscana, da presentarsi entro il 30 settembre 2015, tramite portale  SPORVIC.

 

 

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INFO NORMATIVA

La normativa sulle piscine è stata definita dalla Regione Toscana con la LR n. 8/2006 ed il regolamento tecnico DPGR 23/R/2010.

Con alcuni recenti provvedimenti normativi (L.R. n. 84/2014 e delibera n. 581/2015) si è provveduto ad aggiornare la normativa e ad individuare adempimenti di natura amministrativa con adeguamenti tecnico-impiantistici differenziati sulla base della classificazione degli impianti:

- esistenti (realizzati ed in esercizio al 20 marzo 2010 oppure concessionati prima del 20 marzo 2010 ed eventualmente posti in esercizio dopo il 20 marzo 2010);

- nuovi (concessionati, realizzati ed in esercizio dopo il 20 marzo 2010).

Per le piscine nuove, la normativa si applica dal momento della messa in esercizio, compresa anche la parte formativa, che impone specifici corsi per due figure, il responsabile di piscina e l’addetto alla manutenzione.

La formazione deve essere erogata da agenzie formative accreditate  ai sensi della LR 32/2002.

La Regione Toscana ha individuato durata dei corsi, materie e modalità per la formazione (si veda a tal proposito decreto 1494/2011).

Per le piscine esistenti, invece, la LR 84/2014 ha concesso una proroga al 31 marzo 2016per l’adeguamento alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sopra citati.

Tale proroga comprende sia gli adempimenti formativi che gli adeguamenti tecnico-impiantistici, strutturali, accompagnati dal documento di autocontrollo.

Sempre per le piscine esistenti, inoltre, c’è la possibilità di richiedere, entro il  30 settembre 2015,una deroga definitiva per alcuni requisiti, individuati nel regolamento regionale, applicando pero’ una riduzione del numero massimo di bagnanti.

I requisiti derogabili risultano i seguenti:

  1. L’altezza del vano vasca

  2. Requisiti tecnici di scalette e gradini

  3. Colore dei materiali

  4. Spazi perimetrali intorno alla vasca

  5. Cabine spogliatoio

  6. Caratteristiche dei presidi di primo soccorso

  7. Locali per il personale

  8. La pendenza del fondo vasca

Per completezza, si riporta l’articolo 19 della LRT n. 8/2006, “Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio”, completo ed aggiornato:

Art. 19 – Norme transitorie e deroghe

  1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.

1bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

  1. Abrogato.

  2. Le piscine di cui ai commi 1 e 1bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015.

  3. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnati definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.

Oltre all’articolo 19 sopra indicato, si riporta anche quanto dispone l’articolo 52 del regolamento attuativo della Legge regionale sopra citata (DPGR 5 marzo 2010 n. 23/R):

Art. 52 – Norma transitoria

  1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.

  2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine del 30 settembre 2015.

  3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all’articolo 47, comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 47, comma 7.

Anche in questo caso si evidenzia in particolare la scadenza del 30 Settembre 2015, data entro la quale i “Responsabili della piscina” e gli “Addetti agli impianti tecnologici” dovranno presentare una dichiarazione in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività, specificandone il periodo di inizio.

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