NOTA INFORMATIVA

 

Richiamata la Legge regionale  86/2012, si informa che i titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche nel territorio del Comune di Vecchiano,

 sono tenuti ad inviare la comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche  al Comune di Pisa, quale Capolugo della nostra Provincia, 

attenendosi alle seguenti disposizioni di legge:

 

  • L.R. 86/2012 - Art. 84 bis Comunicazioni ai fini statistici
    1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
    2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).

 

  • L.R. 86/2012 - Art. 86  Sanzioni amministrative
    1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
    2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
    3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.
    4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
    5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
    Risulta pertanto necessaria la vostra collaborazione affinché gli operatori che decidano di aprire una nuova struttura o che subentrino in un’attività già avviata vengano messi prontamente a conoscenza degli obblighi di legge sopra citati.

 


Per INFORMAZIONI:

COMUNE DI PISA - U.O. TURISMO - Vicolo del Moro, 56125 Pisa 

Referenti:

  • Dott.ssa Irene Navarro - tel. 050/910375 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Sig.ra Donatella Castiglioni - tel. 050-910270 -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Dott.ssa Federica Melani - tel. 050/910472 -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Per APPROFONDIMENTI NORMATIVI:  

condulta la sezione on-line   http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/23006/Normativa-di-riferimento.html


 

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