In seguito alle nuove prescrizioni governative e all'Ordinanza regionale emessa in data 3 maggio, il Sindaco Massimiliano Angori nella giornata di lunedì 4 maggio ha firmato una nuova ordinanza comunale , la numero 65 del 2020, con le seguenti prescrizioni, valide fino al prossimo 18 maggio. QUI IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA

Ecco di seguito una sintesi delle disposizioni in vigore:

Dal 04/05/2020, fino a tutto il 18/05/2020:

  1. Divieto di circolazione verso il litorale ,ad eccezione della circolazione pedonale e ciclabile, che viene consentita, riguardante le seguenti strade:

- Via del Mare, dalla rotatoria di via dei Pini fino a Marina di Vecchiano;

- Via di Pratavecchie e via XXV Aprile;

- Via del Balipedio da Torre del Lago;

- Viabilità carrabile, e pedonale dell’area della Bufalina.

A) Al divieto fanno eccezione:

i residenti, nonché i domiciliati nell’area interclusa e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative, controlli manutentivi urgenti, purché estemporanei, di beni, oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 26 aprile 2020.

B) Inoltre, in base all’Ordinanza Regionale n. 50 del 3 maggio 2020, possono transitare, per il solo tratto iniziale di Via del Mare fra la Rotatoria del Viale dei Pini e la Rotatoria di Case di Marina coloro che debbano raggiungere:

imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela di condizioni di sicurezza e conservazione del bene”.

Lo spostamento potrà essere ESCLUSIVAMENTE INDIVIDUALE e limitato all’ambito del territorio regionale, con OBBLIGO DI RIENTRO IN GIORNATA presso l’abitazione abituale.

  1. Conferma del divieto di circolazione lungo l’argine del Fiume Serchio , ad eccezione degli spostamenti per attività motoria sia a piedi che in bicicletta, che sono consentiti.
  1. Conferma del divieto di circolazione sui percorsi collinari , ad eccezione degli spostamenti per attività motoria sia a piedi che in bicicletta, che sono consentiti, fra questi:

- Via del Santuario

- Via di Bruceto

- Via delle Felci

- Via del Casone

- Via di Legnaio

- Via del Roncile

- Via Filicosa

- Via Concetto Marchesi

- Via delle Muracce

Al divieto fanno eccezione i residenti, nonché i domiciliati nell’area interclusa e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 26 aprile 2020.

  1. Conferma del divieto di utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree gioco comunali; è invece consentito l’accesso alle aree del verde pubblico.
  1. Conferma del divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica del mercato settimanale, ad eccezione della vendita dei generi alimentari.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del D.L n 19 del 25 marzo 2020.

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