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U.O. urbanistica_autorizzazione paesaggistica

MODELLI

sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it


 

 

 Oggetto della prestazione: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Responsabile del Procedimento paesaggistico Ordinario:  Arch. Oriana Carrano

Responsabile del Procedimento paesaggistico Semplificato:  Arch. Oriana Carrano

Referenti Ufficio: 

  • Arch. Simona Coli- Tel. 050 859640 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Arch. Oriana Carrano- Tel. 050 859602 -ocarranoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. -
  • Geom. Anita Giannarelli - Tel. 050 859639 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modalità di richiesta:

Presentazione istanza sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente: Proprietario - avente titolo sulla proprietà

Rilascio : sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it

Leggi e norme di riferimento: D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. - DPR 139/2010 (procedura semplificata)

 

Documentazione da presentare:

Documentazione indicata nella modulistica (comprensiva di Relazione Paesaggistica conforme al DPCM 12/12/2005 e DPR 31/2017 (procedura semplificata))

DIRITTI DI SEGRETERIA:

  •  € 150,00 per n°1 Unità immobiliare
  •  € 250,00 da n°2 a n°4 Unità immobiliari
  •  € 350,00 oltre n°4 Unità immobiliari

I diritti potranno essere versati tramite c/c postale n. 135566  o  bonifico bancario presso BANCA DI PISA E FORNACETTE  - Codice IBAN: IT 48 B 08562 70910000000081238 

MARCHE DA BOLLO:

Modalità di richiesta

sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it

Tempi:

La richiesta ed il successivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono avvenire:

  • secondo il Procedimento Ordinario normato dall’art. 146 del DLgs 42/2004;
 
  • secondo il Procedimento Semplificato normato dall'art. 11 del DPR 31/2017 (per interventi di lieve entità)

 

Cos'è l'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), dove si stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).
Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

A chi si presenta

I soggetti proponenti, di cui all'art. 146 c.1 del Codice, hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale competente il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (art. 146, c. 2).

Che cosa costituisce l'autorizzazione paesaggistica:

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso a Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi fatte salve le fattispecie concretatesi prima del 12 maggio 2006 (D.D. n. 498 del 04/04/2014).

Quali sono gli interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata

L'art.11 del DPR 31/2017 ha stabilito procedure semplificate di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.
L’elenco dei 42 interventi di “lieve entità” assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica è riportato nell’Allegato "B" del DPR 31/2017.

Qual'è il periodo di efficacia dell'autorizzazione

L'autorizzazione paesaggistica rilasciata è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato dal DL 70/2011). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 12/2013). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 106/2014).

Quali sono gli interventi per i quali NON è richiesta l’autorizzazione paesaggistica:

- L'art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quali:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

- Non sono, altresì, soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicate nell'allegato "A" del DPR 31/2017, nonchè quelli indicati all'art. 4 del medesimo decreto.

 Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il paesaggio è prevista dall'art. 148 del DLgs 42/2004 e dall’art. 153 della LRT 65/2014 ed esprime parere obbligatorio ai fine del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica nelle aree interessate dal vincolo ai sensi della parte III° del DLgs 42/2004.
Il compito principale della Commissione è fornire pareri relativamente alla conformità degli interventi edilizi (da eseguire o in sanatoria) nelle aree interessate dal vincolo sotto il profilo compositivo, storico, ambientale e secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.
Dal parere espresso della Commissione deriva poi l'Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 DLgs 42/2004) rilasciata dal Dirigente del Settore Opere e Lavori pubblici, Urbanistica del Comune di Lucca.

La Commissione è composta da tre membri esterni all'Amministrazione Comunale, nominati con deliberazione della Giunta Comunale.

I membri della Commissione per il paesaggio restano in carica per 5 (cinque) anni a decorrere dalla esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che li nomina - fatte salve successive disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito - e possono essere nominati una sola volta nello stesso Comune.

Membri della Commissione per il Paesaggio:

I membri della Commissione per il Paesaggio del Comune di Vecchiano, nominati con

 

Del.G.C. n. 184 del 07/12/2020 per il quinquennio 2020-2025, sono:

Dott.ssa Arch. Francesca Banchetti

Dott. Agr. Roberto Bonaretti

Dott. Arch.Francesco Monacci

 

Fonti normative
  • D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

 

 

  • L.R.T. 65/2014 - Norme per il Governo del Territorio;

 

 

 

  • PIT della Regione Toscana a valenza paesaggistica