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U.O. Urbanistica - Compatibilità Paesaggistica

MODELLI

sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it

 


 

Settore Pianificazione, Sviluppo e Servizi sul Territorio - U.O. Urbanistica

 Oggetto della prestazione: COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Responsabile del Procedimento:  Arch. Oriana Carrano

Referenti Ufficio: 

  • Arch. Simona Coli- Tel. 050 859640 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Arch. Oriana Carrano - Tel. 050 859602 -ocarrano@comune.vecchiano.pisa.it
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vedGeom. Anita Giannarelli - Tel. 050 859639 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modalità di Presentazione istanza sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente: Proprietario - avente titolo sulla proprietà

Rilascio : sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it

 

Leggi e norme di riferimento: D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.,  artt. 167 - 181

 

Documentazione da presentare:

Documentazione indicata nella modulistica (comprensiva di Relazione Paesaggistica conforme al DPCM 12/12/2005 e DPR 31/2017 (procedura semplificata))

DIRITTI DI SEGRETERIA:

  •  € 150,00 per n°1 Unità immobiliare
  •  € 250,00 da n°2 a n°4 Unità immobiliari
  •  € 350,00 oltre n°4 Unità immobiliari

I diritti potranno essere versati tramite c/c postale n. 135566  o  bonifico bancario presso BANCA DI PISA E FORNACETTE  - Codice IBAN: IT 48 B 08562 70910000000081238 

MARCHE DA BOLLO:

 

Modalità di richiesta

sull'apposito PORTALE DELL'EDILIZIA : www.cportal.it

Tempi:  centottanta giorni (180), previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni (90)

 

Cos'è l'accertamento di compatibilità paesaggistica

Richiamato il principio sancito dall'art. 146, c.4, secondo il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice dispone, all'art. 167, commi 4 e 5, la procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica, da parte dell'autorità amministrativa competente nel caso ricorrano i seguenti casi:

  • a)  per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; escluse le fattispecie concretatesi anteriormente al 12 maggio 2006;
  • b)  per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • c)  per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.


A tal proposito è utile richiamare la Circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha chiarito i termini indicati dall'art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:

1. per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
2. per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
3.  per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

 
 

Si richiama inoltre l'art. 17 del DPR 31/2017, riferito al procedimento paesaggistico semplificato, che si raccorda all'art. 167 del D.Lgs 42/2017.

 (584.87 KB)DPR 31/2017 – Autorizzazione Paesaggistica semplificata (584.87 KB) 

 

A chi si presenta

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4), presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo (l’Amministrazione Comunale) ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni (180), previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni (90). Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall'ente competente, è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Quali sono gli interventi per i quali NON è richiesta l’autorizzazione paesaggistica:

- L'art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quali:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

- Non sono, altresì, soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicate nell'allegato "A" del DPR 31/2017, nonchè quelli indicati all'art. 4 del medesimo decreto.

 

Fonti normative

 

  • PIT della Regione Toscana a valenza paesaggistica

 

 

 

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