Pagamento sanzioni amministrative

Come e dove si pagano le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

Entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta scontato del 30%, comprensivo delle eventuali spese di procedimento e notifica, in tutti i casi in cui non è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida o quella della confisca del veicolo. Dal 6° e fino al 60° giorno successivi alla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta, comprensivo delle eventuali spese di procedimento e notifica, in entrambi i casi  si può pagare:

1) Utilizzando le modalità e i canali di pagamento indicati nell'AVVISO DI PAGAMENTO pagoPA allegato al verbale notificato.

2) Traverso il servizio web di questo Comune accessibile alla pagina "Pagamenti spontanei", compilando con attenzione il form con i dati richiesti (vai alla pagina dedicata)

3) UNICAMENTE per i PREAVVISI di emissione del verbale di violazione (avviso lasciato sul veicolo), presso gli sportelli postali con versamento sul c/c postale n° 1040834911  intestato a COMUNE DI VECCHIANO MULTE SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO TESORERIA (non è ammesso il pagamento con bonifico o con assegno per motivi gestionali contabili, ovvero di collegamento dell'avvenuto versamento alla violazione).

VISIONE IMMAGINI RELATIVE ALLE VIOLAZIONE ALL'ART.146 COMMA 3 "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa"

Istanza di annullamento in aututela amministrativa del verbale

Gli interessati, ove ritengano cheil verbale che commina loro una sanzione amministrativa contenga gravi errori, possono presentare istanza di annullamento aresponsabile del procedimento  utilizando il modulo allegato a fondo pagina.

SI NOTI BENE che l'istanza verrà esaminata entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua presentazione e che il suo esame non interromprà i termini del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, in particolare di quelli entro i quali l'interessatopuò avvalersi delle misure deflattive del contenzioso, in particolare della facoltà di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale della sanzione in misura ridotta agevolata, ovvero ridotta del 30%.

 

Inoltre, da notare che:

Il ritardo anche di un solo giorno rispetto al 60° dalla contestazione o notificazione comporta il raddoppio della somma prevista quale sanzione in misura ridotta.

Anche in caso di emissione del preavviso (generalmente lasciato sul parabrezza del veicolo) il trasgressore ha cinque giorni di tempo per effettuare il pagamento in misura ridotta scontato del 30%, il cui importo e riportato su detto documento, senza dover pagare alcuna spesa di notifica e procedimento.

Rateizazione delle sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della Strada (rif. art. 202 bis).

I soggetti che versano in condizioni economiche disagiate possono chiedere la rateazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, a condizione che sussistano entambe le seguenti condizioni: 1) l'importo della sanzione deve essere superiore ad Euro 200,00; 2) può avvalersi del pagamento rateale solo chi è titolare di un reddito imponibile, ai sensi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,16 (si vedano le istruzioni dettagliate riprodotte sul modulo di richiesta).

Per le sanzioni amministrative diverse da quelle del Codice della Strada

il termine per il pagamento è di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. In caso di mancato pagamento, la somma della sanzione verrà successivamente determiata dalla Autorità amministrativa competente, la quale ingiungerà il pagamento di una somma fissata tra il minimo ed il massimo previsti per la sanzione pecuniaria, oltre alle spese di procedimeno e notifica.

Rateizzazione sanzioni divenute titolo esecutivo (art. 26 legge n. 689/1981)

una volta che la somma prevista per la sanzione amministrativa è divenuta titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 203, comma 3 del Codice della Strada o dell'art. 18, comma 7 della legge n. 689/1981, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate pò chiederne la rateizzazione. Chi è interessato ad avvalersi di tale procedura è opportuno che si rivolga direttamente agli uffici di S.E.Pi., società in house che gestisce il servizio di riscossione delle entrate comunali, o in alternativa al Comando di Polizia Municipale, in modo da poter ricevere tutte le informazioni relative alla proria situazione debitoria.

Determinazione della somma per spese di accertamento e notifica dei verbali

Le somme sono approvate con Deliberazione della Giunta Comunale ed aggiornate periodicamente sulla base degli accordi sottoscritti con la società S.E.Pi., cui è affidato tale servizio. A fondo pagina, in allegati, è presente la tabella con la distinta di quelle attualente applicate.

Leggi e norme di riferimento

Dlgs. n°285/1992 artticoli 202, 202 bis e 203  (Codice della Strada); Legge n°689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo)

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Francesca Vietri

 

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