Ricorsi ai verbali del Codice della Strada

Referenti

Dott.ssa Francesca Vietri

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Prefettura di Pisa, Ufficio del Giudice di Pace di Pisa 

Modalità di presentazione dei ricorsi

Ricorsi avverso sanzioni al Codice della Strada

Esistono due modalità per poter effettuare il ricorso avverso le sanzioni amministrative emesse per violazioni alle norme sulla circolazione stradale:

1) Ricorso al Prefetto di Pisa: esente da imposta di bollo, indirizzato: "Al Prefetto di Pisa tramite il Comando di Polizia Municipale di Vecchiano", trasmesso per posta raccomandta o P.E.C., oppure depositato all'U.R.P. di questo Comune. Tale ricorso può essere presentato anche direttamente alla Prefettura di Pisa, la quale lo dovrà inviare a questo Comando per la sua preliminare istruttoria; in questo caso si ha un allungamento dei tempi per la risposta. In entrambi i casi il termine tassativo per la sua presentazione è quello di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

2) Ricorso al Giudice di Pace: Il ricorso, esente da imposta di bollo ed esperibile senza l’obbligo dell’assistenza di un legale, va presentato direttamente o mediante lettera raccomandata, all’Ufficio del Giudice di Pace di Pisa, via Palestro 39. entro il termine tassativo di 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Il Giudice fisserà l’udienza di comparizione perché si instauri il contradditorio tra le parti e quindi si possa addivenire alla decisione sul ricorso.

Documentazione da presentare

Memoria illustrante i motivi del ricorso, copia del verbale impugnato

 

Istanza di annullamento in aututela amministrativa del verbale

Gli interessati, ove ritengano cheil verbale che commina loro una sanzione amministrativa contenga gravi errori, possono presentare istanza di annullamento aresponsabile del procedimento  utilizando il modulo allegato a fondo pagina.

SI NOTI BENE che l'istanza verrà esaminata entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua presentazione e che il suo esame non interromprà i termini del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, in particolare di quelli entro i quali l'interessatopuò avvalersi delle misure deflattive del contenzioso, in particolare della facoltà di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale della sanzione in misura ridotta agevolata, ovvero ridotta del 30%.

 

Leggi e norme di riferimento

  1. RICORSI:
    - Dlgs. n°285/1992 articoli 203, 204 e 204 bis (Codice della Strada); Legge n°689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo).

  2.  ANNULLAMENTO IN AUTUTELA:
    - art. 386, comma 3, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 498 Regolamento Codice della Strada;
    - art. 21 nonies Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 6 “Autotutelaamministrativa” della Legge 7/08/2015, n. 124;
    - Circolare del Ministero dell’Interno n° 66 del 17/7/1995 protocollo n° M/2413, nella quale si conferma nel Prefetto l'autorità competente a decidere sui ricorsi in via gerarchica, secondo la procedura dell'art. 203 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada.

Responsabile del procedimento

Dr. Marcello Carrara

 

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